Contributi ridotti dell’11,50% per il comparto edilizia anche per l’anno 2024. Istanze entro il 15 febbraio 2025. Dall’INPS le istruzioni operative
Giungono dall’INPS le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, confermata anche per l’anno 2022 nella misura dell’11,50%, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Con il decreto del Ministero del lavoro del 16 maggio 2024, infatti, è stata confermata anche per il 2024 la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili; le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, arrivano con la successiva circolare 2024
In cosa consiste la riduzione contributiva per l’edilizia
La riduzione contributiva consiste in una riduzione sull’ammontare dei contributi dovuti dall’impresa per le assicurazioni sociali (INPS e Inail), diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Requisiti per l’accesso al beneficio
La regolarità contributiva va dimostrata attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
In particolare, l’accesso al beneficio è subordinato quindi alle seguenti condizioni da parte dei datori di lavoro:
- il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
- il rispetto delle previsioni dettate dai contratti collettivi in materia di retribuzione imponibile;
- il non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
A chi spetta la riduzione contributiva per l’edilizia
La riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, si applica ai soli operai occupati a tempo pieno, ossia con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Viene precisato, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta: